PER REALIZZARE UN NUOVO ORDINE INTERNAZIONALE
La seconda guerra mondiale rappresenta un tornante nella storia dell’umanità: la lunghezza, l’estensione geografica, la durezza, culminata con l’orrenda strage di civili innocenti a Hiroshima e Nagasaki, resero palese a chiunque che non era più possibile considerare la guerra come strumento giuridico di soluzione dei conflitti – come fino allora era considerata quasi unanimemente. Guerra e violenza dovevano invece essere bandite definitivamente dalla sfera della civiltà. A tal fine bisognava realizzare un nuovo ordine internazionale, nel quale gli stati rinunciassero a parte della loro sovranità e si sottoponessero all’osservanza dei principi del costituzionalismo democratico. In un famoso discorso del 1941, quando gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra, Roosevelt aveva sottolineato che per avere la pace è necessario garantire ovunque nel mondo le quattro libertà fondamentali: di pensiero, di religione, dal bisogno e dalla paura. In precedenza il diritto internazionale era ispirato alla premessa che ogni Stato è sovrano e non riconosce altre sovranità sopra di lui. Con gli altri Stati sovrani interviene la contrattazione, che sfocia nella forma del trattato internazionale. Quando sorgono controversie tra Stati, non essendoci un’autorità superiore (come il giudice per i cittadini), l’unico strumento giuridico per la soluzione dei conflitti era la guerra: ma è chiaro che con questa vince non chi ha ragione, ma chi è più forte.
Il nuovo ordine internazionale non doveva più essere basato sulla forza, ma sul diritto, come per i cittadini negli Stati costituzionali. Strumento di questo nuovo ordine sarà l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). Annunciata nel 1944, viene istituita nel 1945, sulle macerie fumanti della guerra, con lo scopo di creare un ordine internazionale fondato sugli stessi principi che due secoli prima erano stati enunciati e faticosamente perseguiti nelle costituzioni nazionali. Si capisce così perché il primo atto dell’ONU è stata l’elaborazione – col contributo di tutti i paesi partecipanti – della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, promulgata nel 1948. Si tratta sostanzialmente degli stessi diritti enunciati allora, pur se con maggior dettaglio e attualizzazione; ciò che è nuovo è il fatto di essere una dichiarazione universale, il tentativo di attuare un universalismo costituzionalistico, estendendolo all’intera umanità. Senza l’estensione universale non ci potrà essere un nuovo ordine mondiale, né si potrà uscire dalla spirale della guerra. L’universalità dei diritti umani diventa così la nuova frontiera del diritto internazionale. La Dichiarazione universale è il primo atto di questo sforzo. Fu approvata senza voti contrari, con 50 Stati favorevoli e 8 astenuti (i 6 del blocco sovietico, Arabia Saudita e Sudafrica). Da allora gli stati aderenti all’ONU sono passati da 58 a 192 (praticamente tutti gli Stati del mondo) e l’adesione all’ONU implica automaticamente la sottoscrizione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, almeno sulla carta. Da notare che tra i 30 articoli della dichiarazione, che sviluppano e completano le 4 libertà fondamentali di Roosevelt, ve ne è uno finale, il 28, che recita: Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. Tutti gli abitanti della terra hanno diritto a vivere in un paese che aderisce al nuovo ordine internazionale e rifiuta la guerra.
Riduzione delle sovranità. Le costituzioni più recenti, come quella italiana (elaborata contemporaneamente alla Dichiarazione universale), hanno recepito il principio di limitare la propria sovranità. Basti ricordare della nostra costituzione l’art.10, che accetta di conformarsi alle norme del diritto internazionale, e l’art.11, col ripudio della guerra e quindi l’accettazione della limitazione di sovranità per far posto al nuovo ordine internazionale di pace. Altre costituzioni precedenti alla nostra, come quella francese, obbligano invece a modifiche costituzionali quando il paese aderisce a nuovi trattati che ne limitano la sovranità, come quello di Lisbona. Si dice che nei paesi democratici la sovranità appartiene al popolo. A parte gli equivoci che possono essere connessi con quest’ultima parola, neppure il popolo può essere considerato del tutto sovrano, cioè svincolato da ogni potere. Infatti la nostra costituzione, all’art.1 pone dei limiti all’esercizio della sovranità popolare: la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Non si può non ricordare che punto centrale di ogni costituzionalismo è la divisione dei 3 poteri statuali: legislativo, amministrativo e giudiziario, che non devono mai essere concentrati nelle stesse mani. Tutto ciò consente di concludere che il termine sovranità è da considerare obsoleto in un regime costituzionale. Semmai sembra lecito affermare che gli stessi poteri statuali oggi possono essere appannati dalla potenza di convinzione della pubblicità, del marketing, dei media, gestiti dal potere economico anche multinazionale, o da politici non democratici.
I rischi di crisi dell’idea universalista dei diritti sembrano oggi collegabili prevalentemente con due fattori. Il primo è lo sviluppo del terrorismo, soprattutto di quello suicida di matrice islamica. Specialmente dopo l’11 settembre la necessità di difendersi dagli attentati e ristabilire la sicurezza, hanno indotto a non riconoscere ai terroristi tutti i diritti dell’uomo. Si sono così avuti i fatti disgustosi di Guantanamo e Abu Graib. Il secondo fattore (più intellettuale che pratico) consiste nell’idea che i diritti umani sono frutto dell’occidente e imposti alle altre culture come una sorta di colonialismo culturale. È un grave errore perché i diritti umani non sono legati a particolari ideologie o filosofie, ma rappresentano un problema di ordine storico-pratico. Ogni madre li vorrebbe per i propri figli, anche se appartiene a culture, come quella castale dell’induismo, che sono lontane dalle aperture sociali dell’occidente. Del resto basti pensare a quanto poco radicati fossero nella cultura occidentale certi aspetti, come l’uguaglianza uomo-donna o il rifiuto della guerra, quando furono enunciati inizialmente i diritti umani e le idee costituzionaliste. Molti passaggi sono stati sostenuti da forti istanze utopiche, ma se guardiamo ai progressi compiuti nei due secoli e mezzo di storia del costituzionalismo, si può affermare trattarsi di utopie utili, quelle che fanno progredire l’umanità e che meritano di essere perseguite.
* Dall’intervento del prof. Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, alla settimana estiva di Motta 2008 su: Pace, giustizia e riconciliazione, organizzata dalla Comunità di via Sambuco 13, Milano.
Per riflettere:
-rinunciare a parte della sovranità statuale;
-quattro libertà fondamentali da garantire a tutti;
-con la guerra vince non chi ha ragione, ma chi è più forte;
-nuovo ordine internazionale basato sul diritto con l’Onu;
-Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
-i tre poteri statuali, legislativo, amministrativo, giudiziario, non devono essere concentrati nelle stesse mani;
-universalismo dei diritti messo in crisi dal terrorismo e dal dubbio che siano espressione dell’occidente;
-utopie utili che fanno progredire l’umanità.

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